Grazie al Superbonus al 110% chi esegue una ristrutturazione fino al 30 giugno 2022 può contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico. Quello che devi sapere sui lavori ammessi e i requisiti necessari, con tutte le indicazioni pratiche e la risposta ad alcune domande frequenti.

Ecobonus e sismabonus
Il Decreto Rilancio ha introdotto il cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, suddivisa in 5 rate di pari ammontare. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro, si ottengono 11.000 euro di detrazione pari a 2.200 euro annui da recuperare nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate successivamente all’esecuzione dei lavori. Per le spese effettuate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022 la detrazione deve essere ripartita in 4 rate di pari ammontare. Inoltre, per gli interventi effettuati dai singoli contribuenti o dai condomini, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Superbonus 110: le nuove scadenze

Uno degli aspetti più importanti riguarda le proroghe per il Superbonus 110%.

Edifici Unifamiliari

Con una prima bozza circolata in rete della Legge di Bilancio, era prevista una scadenza al 30 giugno 2022, estendibile al 31 dicembre 2022 in caso di presentazione di CILAS entro il 30/09/2021 oppure con un ISEE inferiore a 25.000 €.

Pertanto, è possibile ottenere l’agevolazione per le spese sostenute fino al 31/12/2022 a patto che al 30 giugno 2022 siano completati i lavori per il 30% del valore complessivo.

Condomini

La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del:

  • 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
  • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.


DOMANDE PIÙ FREQUENTI

Quando puoi usare il superbonus
Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% sono sostanzialmente di due tipi e possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, sono in ogni caso escluse le nuove costruzioni, infatti gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile.

Di fatto si agevolano i grossi interventi che migliorano la prestazione termica dell'edificio e quelli volti a ridurre il rischio sismico, secondo uno schema preciso confermato dall'Agenzia delle entrate. Vediamo nel dettaglio l’elenco dei lavori così detti “trainanti”:

Interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all'esterno. Gli interventi di coibentazione del tetto rientrano tra quelli agevolati infatti, la superficie disperdente lorda non si limita esclusivamente all’eventuale locale sottotetto. La detrazione spetta per una spesa massima di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità. Se l’edificio ha più di 8 unità abitative la spesa massima si abbassa a 30.000 euro a unità. Per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma con accesso autonomo all’esterno la spesa massima detraibile è di 50.000 euro.

Interventi condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria. Gli impianti centralizzati devono essere dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
  • generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;
  • collettori solari;
  • esclusivamente per i Comuni montani è ammesso anche l'allaccio al teleriscaldamento.

La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell'impianto sostituito, per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente con sistemi fumari multipli o collettivi nuovi compatibili con apparecchi a condensazione, per le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione come i tubi, di emissione come i sistemi scaldanti e di regolazione come sonde, termostati e valvole termostatiche. La spesa massima per usufruire del 110% è di 20.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici fino a 8 unità. Se le unità sono più di 8 la spessa massima per ognuna si abbassa a 15.000 euro. Interventi su edifici singoli (o dell’unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di accesso autonomo all’esterno) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti aventi le stesse caratteristiche di quelli appena visti per gli interventi condominiali, con l’aggiunta per le aree non metanizzate, dell’installazione di caldaie a biomassa con prestazioni emissive almeno pari alla classe di qualità 5 stelle. La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito. La spesa massima per usufruire del 110% è di 30.000 euro.

La detrazione del 110% si applica anche alle spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, quali l’acquisto di materiali, la progettazione e le spese professionali, perizie, installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva, imposta di bollo, diritti sui titoli abilitativi edilizi. Tuttavia, l’Agenzia ha chiarito che l’eventuale contributo pagato all’amministratore di condominio non rientra tra le spese detraibili.

Interventi antisismici
Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. Infatti, l’unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici. Nel limite di spesa di 96.000 euro rientra anche il caso di “acquisto di case antisismiche”.

Chi ne ha diritto
Per le persone fisiche, l’utilizzo delle detrazioni è ammesso su al massimo due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali. In caso di interventi condominiali hanno diritto alla detrazione anche i possessori di sole pertinenze (ad esempio box o cantine) che abbiano partecipato alla spesa.

Come ottenere la detrazione
Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Se questo “salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, quindi per chi si trova nella classe energetica "A3" il superbonus viene riconosciuto con il passaggio alla "A4". Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato.

Gli interventi relativi all’ecobonus devono essere asseverati da tecnici abilitati per il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. I professionisti incaricati attestano anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Gli interventi relativi al sismabonus devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

    Per ottenere il superbonus è necessario:
  • pagare tramite bonifico bancario o postale parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico. Possono essere usati anche i moduli di bonifico attualmente predisposti dalle banche per i pagamenti di ristrutturazioni edilizie ed ecobonus;
  • depositare in Comune, se previsto, la relazione tecnica dell’intervento;
  • acquisire l’attestato di prestazione energetica pre e post intervento;
  • trasmettere ad Enea telematicamente sul sito dedicato, entro 90 giorni dalla fine dei lavori i dati per la compilazione della scheda descrittiva che si ricavano dall’APE e quelli per la compilazione della scheda informativa dell’intervento contenente le anagrafiche dell’immobile, dei beneficiari e i costi sostenuti;
  • L'asseverazione del tecnico
    Ai fini del rilascio di attestazioni e asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che hanno certificato e comunque, almeno pari a 500.000 euro, a garanzia dei propri clienti e del bilancio dello Stato per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La polizza deve garantire un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività di altri 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica un a sanzione da 2.000 a 15.000 euro per dichiarazione infedele resa e il beneficio fiscale decade.

  • L’asseverazione del tecnico deve contenere degli elementi essenziali per esser considerata valida:
  • la dichiarazione del tecnico di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale a un indirizzo di posta certificata, anche ai fini della contestazione;
  • la dichiarazione che il massimale della polizza assicurativa, di cui deve allegare una copia, sia adeguato al numero di asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi realizzati;
  • la dichiarazione del rispetto dei requisiti previsti dalla norma;
  • la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi realizzati, cioè il rispetto dei massimali di costo previsti dalla normativa per ogni tipo di intervento;
  • copia del documento di riconoscimento;
  • copia della polizza assicurativa.

L’asseverazione per ecobonus e sismabonus viene rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 30% del valore complessivo del preventivo dei lavori da effettuare. L’asseverazione deve esser predisposta online sul sito di ENEA tramite la modulistica ufficiale emanata dal MISE, diversa a seconda che venga resa per la fine dei lavori o per lo stato di avanzamento e deve essere stampata e firmata con apposizione del timbro del tecnico in ogni pagina. Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa dal tecnico in via telematica ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico) entro 90 giorni dal termine dei lavori, insieme alla copia della dichiarazione del massimale della polizza di assicurazione professionale sottoscritta dal professionista e a una copia del documento d’identità. Il tecnico riceve la ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta il codice attribuito all’intervento dichiarato.

Enea potrà fare controlli a campione delle asseverazioni caricate sul portale.

Cedere la detrazione o sconto in fattura

In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione della detrazione per le spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022. In accordo con il fornitore si può ottenere uno sconto in fattura di importo massimo pari alla spesa da sostenere, che lui recupera sottoforma di credito d’imposta, oppure si può optare per la cessione a terzi, comprese banche e finanziarie del credito d’imposta pari alla detrazione spettante. Sia il fornitore che gli altri soggetti che ricevono la detrazione possono cederla a loro volta ad altri soggetti sempre sottoforma di credito d’imposta nei confronti dello Stato.

Nel caso in cui ci siano più soggetti che hanno diritto alla detrazione, ognuno può scegliere come comportarsi indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri tra ottenere la detrazione o optare per la cessione. Inoltre, il contribuente può scegliere ad esempio di fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi del 2020 e del 2021 per le spese sostenute nel 2020 e cedere il credito corrispondente alle altre 3 rate di detrazione.

Per accedere alla cessione del credito devi richiedere ad un CAF o a un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi (commercialisti, consulenti del lavoro…) del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che, in pratica, attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi realizzati.

La documentazione da presentare per ottenere il visto è corposa. Tra le altre cose comprende: la documentazione attestante la proprietà dell’immobile, il certificato catastale dell’immobile, le abilitazioni amministrative richieste ai fini edilizi, le comunicazioni tecniche e l’asseverazione preventiva, l’APE, le fatture di spesa, i bonifici parlanti, la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile e altro ancora.

Inoltre, la cessione del credito deve esser comunicata all’Agenzia delle entrate tramite apposito modulo online oppure affidandosi a un intermediario abilitato. Ricorda che per il 2020 e il 2021 la cessione del credito o lo sconto in fattura sono permessi anche sui seguenti lavori, svincolati dal superbonus: